Oriano Galvanini
Società, diritto e religioni · di Oriano Galvanini

Macellazione rituale: la legge deve essere uguale per tutti?

Quando una pratica religiosa entra in conflitto con la tutela degli animali, quale principio deve prevalere?

Riflessione personale · aperta al confronto

A me piace il pollo. Intero allo spiedo, in padella a pezzi con la cipolla, fritto all’americana: mi piace in tutti i modi. E mi piace soprattutto quando è un pollo ruspante, con la carne soda e saporita, allevato a terra, magari nel cortile di qualche casale delle nostre campagne.

Quando ne cerco uno al supermercato seguo una mia regola: la pelle deve essere spessa e di un bel giallo intenso. Non è una garanzia assoluta, naturalmente, ma nella mia esperienza aumenta parecchio le probabilità che sia un buon pollo.

Nei supermercati che frequento vedo spesso, accanto a questi polli gialli, polli molto più pallidi, con la pelle quasi biancastra. Quelli esposti e indicati come halal, almeno quelli che ho visto io, appartengono quasi sempre a questa seconda categoria. Il colore della pelle non dipende necessariamente dal metodo di macellazione — contano anche razza e alimentazione — ma è stata proprio quella differenza, così evidente nel banco frigorifero, a spingermi a informarmi meglio su che cosa significhi realmente la parola halal.

Non credo che tutti sappiano che cosa comporti la macellazione halal e quali siano le regole religiose che la disciplinano. Regole che non riguardano soltanto il pollo, ma anche ovini, bovini e altri animali destinati al consumo.

Nella macellazione halal tradizionale, senza previo stordimento, la sequenza è sostanzialmente questa:

- immobilizzazione dell’animale · invocazione religiosa · incisione profonda del collo · dissanguamento · perdita di coscienza · morte

Il punto decisivo è proprio questo: quando viene praticato il taglio, l’animale è ancora cosciente.

Esiste anche una macellazione halal che prevede uno stordimento reversibile prima del taglio. In questo caso l’animale dovrebbe essere reso incosciente senza essere ucciso dallo stordimento stesso. Ma lo stordimento, per essere realmente efficace, deve essere eseguito correttamente, con strumenti adeguati, parametri appropriati alla specie e alla mole dell’animale e controlli rigorosi.

Se viene eseguito male, in modo insufficiente o se l’animale riprende coscienza troppo presto, il risultato è evidente: l’animale può percepire il taglio e il dissanguamento esattamente quando lo stordimento avrebbe dovuto impedirglielo.

Nei bovini il problema è particolarmente serio. Un animale di parecchie centinaia di chili non perde necessariamente coscienza nell’istante in cui viene reciso il collo. La perdita di coscienza può richiedere diversi secondi e, in determinate condizioni, anche molto di più. Durante quel periodo l’animale è vivo, può essere cosciente e può provare dolore, paura e sofferenza.

La normativa europea stabilisce come regola generale che gli animali debbano essere storditi prima dell’uccisione. Fin qui tutto logico.

Poi arriva la deroga.

La stessa normativa ammette infatti che, quando la macellazione avviene secondo particolari riti religiosi, l’animale possa essere macellato senza previo stordimento, purché ciò avvenga in un macello autorizzato e nel rispetto delle procedure previste.

In altre parole: quello che normalmente è considerato necessario per limitare la sofferenza dell’animale può non esserlo più quando entra in gioco una prescrizione religiosa.

La cosa mi lascia perplesso.

La risposta è interessante perché, pur appartenendo a una religione completamente diversa, la macellazione rituale ebraica presenta sul piano pratico alcune somiglianze notevoli con quella islamica tradizionale.

La macellazione kosher si chiama shechità . Deve essere eseguita da una persona appositamente preparata, lo shochet , utilizzando un coltello estremamente affilato e controllato con grande attenzione. L’animale deve essere vivo al momento del taglio e vengono osservate prescrizioni religiose molto precise.

Halal e kosher non sono identici. Cambiano le formule religiose, chi può eseguire il rito, i controlli, le prescrizioni successive sulla carne e molti altri particolari.

Ma nel punto che interessa a me, cioè quello della sofferenza dell’animale, le somiglianze sono evidenti.

Nella forma tradizionale di entrambe le macellazioni l’animale viene immobilizzato, il collo viene inciso mentre l’animale è ancora vivo e segue il dissanguamento.

Nella shechità tradizionale lo stordimento preventivo non viene normalmente accettato, perché l’animale deve presentarsi integro e vivo al momento dell’atto rituale. Anche nell’halal tradizionale esiste la macellazione senza previo stordimento, sebbene alcune interpretazioni islamiche accettino invece uno stordimento reversibile.

È curioso osservare come due tradizioni religiose differenti, appartenenti a comunità che nel corso della storia hanno conosciuto profonde contrapposizioni politiche, culturali e religiose, arrivino in questo campo a prescrizioni sorprendentemente simili.

Ma la vera questione non riguarda né musulmani né ebrei.

Riguarda noi.

Riguarda le nostre leggi.

L’Unione europea stabilisce come principio generale che un animale possa essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. La perdita di coscienza e sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte.

La ragione è talmente ovvia che quasi non avrebbe bisogno di essere spiegata: evitare, per quanto possibile, dolore, paura e sofferenza.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’EFSA, continua ancora oggi a indicare nello stordimento correttamente applicato uno degli strumenti fondamentali per ridurre dolore e sofferenza durante la macellazione.

La questione diventa ancora più interessante perché la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già riconosciuto che gli Stati membri possono imporre uno stordimento reversibile anche nel caso della macellazione rituale, purché tale stordimento non determini la morte dell’animale.

Dunque è possibile, almeno giuridicamente, cercare un punto di equilibrio diverso.

Il regolamento europeo permette la deroga religiosa, ma nello stesso tempo il diritto europeo consente agli Stati di adottare misure più severe per tutelare gli animali.

A quel punto la domanda viene quasi da sola.

Se oggi disponiamo di sistemi capaci di rendere incosciente un animale senza necessariamente ucciderlo prima del taglio, perché dovremmo continuare ad accettare una modalità nata in epoche nelle quali questi strumenti non esistevano?

Le religioni hanno una storia millenaria.

Le tecniche di macellazione pure.

Ma non tutto ciò che appartiene alla tradizione deve necessariamente essere conservato immutato.

Molte pratiche umane sono cambiate proprio perché sono cambiate le nostre conoscenze, la nostra tecnologia e soprattutto la nostra sensibilità.

Questo non significa vietare una religione.

Significa stabilire fino a dove può arrivare una prescrizione religiosa quando entra in contatto con una norma civile posta a tutela di un altro essere vivente.

Io, peraltro, non sono un attivista animalista e non mi considero tale. Sono invece un convinto sostenitore della libertà religiosa, pur essendo personalmente agnostico. Ritengo che ciascuno debba essere libero di credere, di non credere e di praticare la propria fede. Proprio per questo considero la laicità delle istituzioni uno strumento indispensabile di convivenza civile: uno Stato laico non prende posizione a favore di una religione contro un’altra, non stabilisce quale fede sia più vera o più degna, ma garantisce a tutte lo stesso spazio e, nello stesso tempo, pone limiti uguali per tutti quando una prescrizione religiosa entra in conflitto con le regole comuni. In una società nella quale convivono fedi diverse, spesso portatrici di precetti incompatibili tra loro, la laicità non è ostilità verso la religione: è probabilmente la migliore difesa contro il rischio che le differenze religiose diventino motivo di conflitto.

La libertà religiosa è un principio fondamentale.

Ma nessuna libertà, in una società organizzata, è assoluta.

Tutte convivono con altre libertà, altri diritti e altri interessi tutelati dalla legge.

Se una norma stabilisce che un animale deve essere reso incosciente prima di essere ucciso perché altrimenti può provare dolore, paura e sofferenza, trovo difficile accettare che quella stessa norma possa essere sospesa perché una tradizione religiosa nata secoli fa prescrive diversamente.

Non è una questione contro l’Islam.

Non è una questione contro l’Ebraismo.

È esattamente il contrario: proprio perché la regola dovrebbe essere indipendente dalla religione, dovrebbe valere allo stesso modo per tutti.

Musulmano, ebreo, cristiano o ateo: chi macella un animale dovrebbe sottostare alle stesse norme stabilite per limitarne la sofferenza.

È questa, a mio giudizio, la vera laicità dello Stato.

Non impedire a qualcuno di credere.

Ma neppure permettere che una credenza religiosa diventi automaticamente un lasciapassare per derogare alle regole comuni.

L’aspetto che trovo più singolare è che la stessa Unione europea riconosce apertamente la ragione della deroga: la tutela della libertà religiosa.

Dunque non si tratta di una dimenticanza legislativa.

È una scelta.

Si è deciso consapevolmente di mettere sul piatto due esigenze: da una parte il benessere dell’animale, dall’altra l’osservanza del rito religioso.

E in questo caso si è accettato che il primo principio arretrasse.

È proprio questa scelta che non condivido.

Le credenze religiose meritano rispetto.

Gli animali, però, sentono dolore indipendentemente dalle nostre credenze.

E una società moderna dovrebbe avere il coraggio di dirlo con una regola semplice:

la religione può disciplinare il rapporto dell’uomo con Dio.

Quando però entra in gioco la sofferenza concreta di un essere vivente, devono tornare a valere le stesse leggi per tutti.

Le domande ai lettori

— La libertà religiosa può giustificare una deroga alle regole generali sul benessere animale?

— L’obbligo di stordimento dovrebbe valere anche per la macellazione rituale?

Riferimenti normativi per approfondire: regolamento (CE) n. 1099/2009, articoli 4 e 26; sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C‑336/19. La distinzione fra macellazione rituale con e senza previo stordimento è essenziale.

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